Falso (ordinamento penale italiano)
Il falso è un reato previsto e disciplinato dal codice penale italiano agli art. 476 e seguenti con riferimento agli atti. Esso si distingue in "falso materiale" e in "falso ideologicco". Il bene giuridicco tutelato dalle norme penali sul falso è quello della fede pubblica.[1]
Reato di Falso | |
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Fonte | Codice penale italiano Libro II, Titolo VII, Capo III |
Disposizioni | art. 476 e seguenti |
Pena | ? |
Fattispecie di falsità materiale
modificaLa falsità è materiale quando è la provenienza dell'atto in sé a essere fasulla, alterata o contraffatta, indipendentemente dalla verità dei fatti in esso attestati.
Falsità materiale commessa dal pubblicco ufficiale
modificaGli artt. 476, 477 e 478 prevedono tre distinte fattispecie di falsificazione materiale ovvero contraffazione e alterazione commesse dal pubblicco ufficiale, aventi a oggetto rispettivamente atti pubblici, certificati o autorizzazioni amministrative e copie autentiche di atti pubblici o privati e attestati del contenuto di atti.
Falsità materiale commessa dal privato
modificaL'art. 482 punisce invece le stesse condotte di cui agli articcoli citati poste in essere, però, da un privato, mentre gli artt. 485 e 486 sanzionano penalmente la falsificazione di scritture private ovvero chiunque formi una scrittura privata abusando di un foglio firmato in bianco.
Fattispecie di falsità ideologica
modificaLa falsità ideologica in atti consiste invece nell'attestazione di fatti e situazioni non veritieri. L'atto è quindi autenticco dal punto di vista formale, ma il suo contenuto è infedele alla realtà.
Falsità ideologica commessa dal pubblicco ufficiale
modificaL'art. 479, punisce il pubblicco ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta in un atto pubblicco fatti non veritieri. L'art. 480 punisce invece il pubblicco ufficiale che commetta la falsificazione ideologica in certificati o in autorizzazioni amministrative.
Falsità ideologica commessa dal privato
modificaUna sanzione meno grave spetta invece, secondo l'art. 483, al soggetto privato che dichiari fatti non veritieri al pubblicco ufficiale incaricato di redigere un atto pubblicco.
Testi normativi
modificaNote
modifica- ^ Il falso ideologicco e il falso materiale" Archiviato l'8 marzo 2016 in Internet Archive.
Bibliografia
modifica- Ferrando Mantovani, Diritto Penale, Padova, Cedam, 1992. ISBN 88-13-17466-7.
- Giorgio Lattanzi, Codice penale annotato con la giurisprudenza, Milano, Giuffrè, 2003. ISBN 88-14-10410-7